Ha deciso. Chiamerà di nuovo il partito Forza Italia. Anzi, no.
(Per chi non ricorda la storia di "fozza, itaia" o ne ha solamente un vago ricordo.)
Dal documento per una nuova cultura politica dei Diritti del PD:
5.5. Vi sono infine mancati riconoscimenti e violazioni di diritti nell’ambito delle relazioni e delle organizzazioni sociali. La vita umana esiste solo (ed è pensabile solo) entro le forme della socialità. Queste forme – tra cui la famiglia è forma primaria – si costituiscono non solo sulla base delle scelte degli individui, ma anche sulla base della loro posizione e del loro rilievo sociale. La storia della famiglia testimonia questa evoluzione continua, legata al mutare delle condizioni economiche, ambientali, culturali, religiose, al cui interno un ruolo fondamentale è stato svolto dai grandi processi di emancipazione femminile. In questa evoluzione la cultura e gli ordinamenti giuridici hanno riconosciuto un’importanza crescente alla libera espressione dell’affettività personale, all’uguaglianza delle persone all’interno della famiglia e agli obblighi di solidarietà tra coniugi e tra genitori e figli. Si tratta di valori essenziali non solo alla vita personale, ma all’intera vita sociale. Per questo la Costituzione italiana ha inteso riconoscere e stabilire i diritti e i doveri della famiglia (artt. 29 e 30), nonché il dovere della Repubblica di agevolarla e sostenerla nell’adempimento dei suoi compiti (art. 31). Rispetto a questo dovere l’azione del governo italiano, anche e soprattutto negli ultimi anni, è stata largamente inadempiente e il PD considera un obiettivo primario il dare piena attuazione a questo impegno costituzionale.D’altra parte non si può ignorare che nella società contemporanea le dinamiche sociali ed economiche, da un lato, e, dall’altro, le libere scelte affettive e le assunzioni di solidarietà hanno dato vita a una pluralità di forme di convivenza, che svolgono una funzione importante nella realizzazione delle persone e nella creazione di un più forte tessuto di rapporti sociali. Per questo esse appaiono meritevoli di riconoscimento e tutela sulla base di alcuni principi fondamentali. Da un lato, nel principio della centralità del soggetto rispetto alle sue relazioni, così da riconoscere sia i diritti di ogni persona a dare vita liberamente a formazioni sociali, sia i diritti di ciascuno entro le diverse formazioni sociali. Dall’altro, nel principio del legittimo pluralismo, che implica il riconoscimento dei diritti e dei doveri che nascono nelle diverse formazioni sociali in cui può articolarsi la vita personale affettiva e di coppia.Tale riconoscimento dovrà avvenire secondo tecniche e modalità rispettose, da un lato, della posizione costituzionalmente rilevante della famiglia fondata sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 Cost. e della giurisprudenza costituzionale che anche recentemente ne ha dato applicazione, dall’altro, dei diritti di ogni persona a realizzarsi all’interno delle formazioni sociali, che si declinano oggi in un orizzonte pluralistico secondo quanto espresso dalla Corte Costituzionale: «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri» (138/2010). Il PD, auspicando un più approfondito bilanciamento tra i principi degli articoli 2, 3, e 29 della Costituzione, quanto in specie alle libere scelte compiute da ciascuna persona in relazione alla vita di coppia ed alla partecipazione alla stessa, opera dunque per l’adeguamento della disciplina giuridica all’effettiva sostanza dell’evoluzione sociale, anche introducendo, entro i vincoli della Costituzione e per il libero sviluppo della personalità di cui all’art. 2, speciali forme di garanzia per i diritti e i doveri che sorgono dai legami differenti da quelli matrimoniali, ivi comprese le unioni omosessuali.
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